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Regole accertamento fiscale: nessuna domanda a sorpresa è legittima

Regole accertamento fiscale: se le domande sono “a sorpresa” ed il contribuente non è stato preventivamente informato, c’è illegittimità e si può rimandare interrogatorio

In fase di accertamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate non può effettuare domande a sorpresa: l’interrogatorio “illegittimo” è stato infatti definito dalla Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia, che di recente ha ricordato come non sia considerato possibile l’interrogatorio che – in fase di accertamento presso gli uffici o per mezzo di controlli in sede del contribuente – prevede domande illegittime o a sorpresa.

È la legge a stabilire modalità e tempi dell’interrogatorio: e secondo quanto stabilito dalla stessa, pertanto, non è possibile e non è consentito effettuare domande a sorpresa, seppur volte all’accertamento fiscale. E nel caso in cui queste domande vengano effettuate, il contribuente chiamato a legittimare o a giustificare la propria posizione fiscale, potrà anche rifiutarsi di rispondere e “prendere” tempo per chiamare in causa un difensore, con il quale stabilire la “difesa”. Questa norma riguarda sia i controlli fiscali che vengono eseguiti direttamente presso gli uffici, sia i controlli che vengono effettuati a casa: il principio di buona fede, infatti, non deve mai mancare e il contribuente deve sempre essere informato in anticipo sulle possibili domande che verranno effettuate.

 

 

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