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Il Trust anche in Italia

trust friendL’istituto giuridico dei Trust appartiene di diritto alla cultura giuridica anglosassone e in Italia è una sorta di novità, che negli ultimi mesi sta assumendo una più precisa delineazione. Nel nostro paese sono già attive delle società di Trust, come ad esempio quella del dottor Marco Zoppi, con una clientela ampia che ne sfrutta i servizi. Le leggi in questo ambito stanno cercando di regolamentare un settore in continua crescita, che fino ad oggi è stato quasi dimenticato dalla legislazione del nostro paese.

Che cos’è un Trust

Grazie ad un Trust una persona può decidere di affidare l’amministrazione dei suoi beni ad una sorta di suo rappresentate, che si preoccuperà di gestire i beni a favore del suo assistito e di una serie di beneficiari, chiaramente indicati al momento dell’istituzione dell’atto giuridico. Chi si preoccupa di amministrare i beni viene detto in termini tecnici Trustee e avrà la reale proprietà dei beni del cosiddetto Settlor. Nell’atto in cui si istituisce il Trust il Settlor deve indicare i beneficiari delle rendite dei suoi beni, e anche dei beni stessi. Il trustee si occuperà di gestire i beni mantenendo salvi gli interessi del beneficiario, o dei beneficiari. Fino ad oggi chi voleva utilizzare questo tipo di istituto giuridico si doveva avvalere di leggi di stati stranieri, come ad esempio il Regno Unito, gli Stati Uniti. Negli ultimi mesi invece anche l’Italia si sta dotando di una legislazione in merito al Trust, in quanto finalmente anche nel nostro paese se ne è compresa appieno l’utilità in diversi ambiti.

Perché istituire un Trust

Sono diverse le situazioni in cui è particolarmente utile inserire alcuni beni di una persona in un Trust. Quando si dà vita ad un istituto di questo tipo alcuni dei beni di una famiglia, di un singolo privato, di un’azienda, diventano in pratica di proprietà di un amministratore. Mettiamo il caso di una famiglia in cui ci sia un minore disabile, nel momento in cui si istituisce il trust i beni in esso contenuti possono avere come unico beneficiario il minore disabile. Al momento della morte del capo famiglia i beni del trust non rientrano in modo regolare nell’asse ereditario, ma saranno mantenuti a totale disposizione del beneficiario, tutelandolo in qualsiasi modo e situazione contingente. Se il capo famiglia dovesse andare incontro ad un fallimento avviene lo stesso, in questo modo il minore è totalmente tutelato da qualsiasi evento nefasto.

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